Agenzia Entrate: le nuove risposte ai quesiti di operatori, professionisti e associazioni

L’acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% in dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. Lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Inoltre, basta l’estratto conto o la ricevuta per aver diritto allo sconto fiscale sulle donazioni dirette alla Protezione civile su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 11/E firmata oggi dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull’applicazione delle misure fiscali previste dal Dl n. 18/2020 (Dl Cura Italia) e dal Dl n. 23/2020 (Dl Liquidità) a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I quesiti a cui l’Agenzia ha fornito risposta sono stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, e spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza sino al bonus ai lavoratori dipendenti.

Mascherine: sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non conformi – Le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”.

In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

Erogazioni liberali alla protezione civile – Le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazionieffettuate in contanti.

Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite piattaforme di crowdfunding (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all’articolo 27 della legge n. 133 del 1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19.

Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti– La circolare chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’ ”esterometro” del primo trimestre 2020.

Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni.

Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti (articolo 20 DPR n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 DPR n. 131/1986).

Sì agli accordi di conciliazione a distanza – La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini.

In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020. Il deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

La sospensione dei termini nei procedimenti di adesione – Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del Dl Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal Dl Liquidità. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso,

il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

Gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali – Sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall’8 marzo al 31 maggio.

La circolare specifica anche che nel periodo dell’emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici che dovrebbero effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio dell’autocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno infine valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Altri chiarimenti – La circolare fornisce anche diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria sede nel mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro.

Emergenza Coronavirus, tutte le info nell’area dedicata – Le indicazioni, i chiarimenti e le precisazioni dell’Agenzia sulle misure introdotte dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità” sono disponibili all’interno dell’area tematica del sito delle Entrate “Emergenza Coronavirus”, in costante aggiornamento.




Agenzia entrate: precompilata 2020 al via con un miliardo di dati

Da oggi è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata ed è possibile consultare l’elenco di tutte le informazioni inserite dal Fisco. A partire dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Cresce anche quest’anno, fino a superare quota 991 milioni, il numero dei dati a disposizione dei contribuenti. L’incremento più marcato si registra nei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, che quest’anno fanno un balzo da 754 a 790 milioni, 36 milioni in più rispetto al 2019.

Al secondo posto troviamo i numeri relativi ai premi assicurativi, che superano quota 94 milioni con un incremento di 2 milioni rispetto allo scorso anno. In aumento di oltre un milione anche le Certificazioni Uniche, che raggiungono quota 62,5 milioni. Crescono, inoltre, sino a sfiorare quota 5 milioni, i numeri relativi ai rimborsi delle spese sanitarie. Non presentano, infine, particolari variazioni rispetto all’anno precedente i dati sugli interessi passivi (oltre 8,2 milioni), i 4,6 milioni di informazioni sui contributi previdenziali e gli oltre 4,2 milioni di informazioni sulla previdenza complementare. Stabili anche i dati sulle spese universitarie, a quota 3,5 milioni.

Le novità del 2020, spese sanitarie sempre più complete – Nella dichiarazione precompilata 2020 si moltiplicano le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili. Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest’anno fanno ingresso nella precompilata le spese per le prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli igienisti dentali, dei tecnici ortopedici e di tante altre categorie di professionisti sanitari.

Entrano, inoltre, nel modello precompilato le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. Si fanno spazio in dichiarazione anche i contributi previdenziali versati all’Inps con lo strumento del “Libretto famiglia”. Un’altra novità della precompilata 2020 è la possibilità per l’erede di utilizzare il 730, oltre che il modello Redditi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto. Per l’utilizzo del modello 730 è necessario che la persona deceduta abbia percepito nel 2019 redditi dichiarabili con tale modello (da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

Il calendario della dichiarazione precompilata – Da oggi il modello sarà disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Redditi. Il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 14 maggio ma può essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Come accedere alla tua dichiarazione – Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi, occorre entrare nell’area riservata del sito delle Entrate,  e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell’Agenzia. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall’Inps, oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti.

Info sulla precompilata: sito dedicato e call center per sciogliere ogni dubbio – Tutte le informazioni utili sulla dichiarazione precompilata, dalle principali novità alle domande più frequenti, sono disponibili sul sito dedicato. Punto di riferimento per chiarire ogni dubbio sulla precompilata è, infine, il call center dell’Agenzia. Questi i contatti dell’assistenza telefonica delle Entrate: 800.90.96.96 da telefono fisso, 0696668907 (da cellulare) e +39 0696668933 per chi chiama dall’estero. I numeri sono operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali).




Emergenza coronavirus, prorogate alcune scadenze di legge

La Prima commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, ha approvato all’unanimità in sede legislativa un provvedimento che proroga alcune scadenze di legge, data l’emergenza coronavirus.

Il vicepresidente Fabio Carosso, illustrando il ddl, ha spiegato che la pandemia in atto sta impedendo a numerosi enti di completare entro i termini le procedure previste dalle leggi regionali in alcuni settori: il paesaggio, le cave, i distributori di carburante, le Ipab, le area protette. Con la proroga sarà possibile concludere processi già avviati.

In precedenza la commissione aveva discusso sulla calendarizzazione della presenza degli assessori per illustrare i contenuti del collegato alla legge di stabilità. La proposta presentata dall’assessore Andrea Tronzano, impegnerebbe le commissioni consiliari dal 4 al 7 maggio.

Giorgio Bertola (M5s) e i suoi colleghi di gruppo hanno chiesto di stralciare dal collegato gli articoli che riguardano le cave e la caccia che, secondo loro, meritano provvedimenti appositi, da discutere con più calma una volta passata l’emergenza Covid-19. In caso di mancato stralcio, i consiglieri 5 Stelle  hanno annunciato la presentazione di un numero di emendamenti a 4 cifre. Una posizione cui si è associato anche il capogruppo di Luv Marco Grimaldi.

A nome della maggioranza è intervenuto il capogruppo della Lega Alberto Preioni che ha confermato la volontà di mantenere nel provvedimento gli articoli sulla caccia e le cave e di affrontare la discussione in commissione e in aula sul collegato così come è stato presentato.

Dal capogruppo Pd Domenico Ravetti è venuto l’invito alla maggioranza a rivedere la calendarizzazione, perché occupare su questo provvedimento le commissioni nella prossima settimana rallenterebbe l’esame del ddl “Riparti Piemonte” annunciato dalla Giunta.

Tronzano, a sua volta, ha parlato di una prova di maturità che dovrà affrontare il Consiglio nel separare il “Riparti Piemonte”, necessario per rispondere alla profonda crisi creata dal  blocco delle attività obbligato dall’epidemia in corso, dagli altri provvedimenti politici in discussione.




Agenzia entrate: pronte istruzioni su rinvio udienze e sospensione termini processuali

Sono pronte le istruzioni dell’Agenzia sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini del processo tributario in seguito all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19. Nella circolare n. 10/E di oggi le Entrate illustrano i primi chiarimenti in materia sulla base dell’articolo 83 del dl n.18/2020 (“Cura Italia”) e dell’articolo 36 del dl n. 23/2020 (“Liquidità Italia”).

Processo tributario, il rinvio delle udienze – Il documento di prassi di oggi precisa che, in riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio.

Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Sospensione dei termini processuali ad ampio raggio – In sostanza, prosegue il documento di prassi, le disposizioni sulla sospensione dei termini, con l’ulteriore estensione della finestra temporale dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 prevista dal Dl “Liquidità” n. 23/2020, sono da intendersi di amplissima portata e con riferimento a tutti gli adempimenti processuali, tra cui la proposizione dell’appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell’atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l’integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

La sospensione, invece, continua la circolare, non opera su altri termini, quali: quelli relativi ai procedimenti cautelari, quelli soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6 del Dl n. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti, quello del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla predetta definizione agevolata.

Stop anche dei termini per la proposizione del ricorso di primo grado e per la conclusione del procedimento di mediazione – Sono altresì sospesi, chiarisce l’Agenzia, sia il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente, sia il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.

Al riguardo, la sospensione ricomprende, come illustra la Circolare  anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti.




I servizi dell’Agenzia delle Entrate fruibili a distanza con modalità semplificate

Durante il periodo di emergenza sanitaria “COVID – 19” oltre ai consueti canali telematici, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate in Piemonte garantiscono, anche a distanza, i servizi fiscali solitamente erogati presso gli Uffici.

 

Le 9 Direzioni provinciali, i 28 Uffici Territoriali e gli 8 Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate in queste settimane sono aperti al pubblico esclusivamente per la consegna di documentazione, ma i cittadini che in questo periodo hanno bisogno dei servizi dell’Agenzia possono usufruirne da casa in modo notevolmente semplificato rispetto al solito. Ad esempio, chi ha bisogno del codice fiscale per un nuovo nato o il duplicato della tessera sanitaria, chi vuole richiedere un certificato o l’accredito di un rimborso sul conto corrente.

 

Come funziona

Il contribuente può presentare la propria richiesta anche via e-mail o PEC. È sufficiente:

– allegare la documentazione necessaria. Con la domanda, il contribuente deve autocertificare di essere in possesso dell’originale dei documenti;

– allegare una scansione della carta d’identità;

– indicare i propri riferimenti per essere ricontattato nel caso siano necessari chiarimenti o integrazioni della documentazione.

 

L’operatore dell’Agenzia delle Entrate esegue la lavorazione a distanza, in back office. L’interazione che avveniva tradizionalmente allo sportello prosegue in forma virtuale tramite i canali di contatto indicati dal contribuente.

 

Sul sito sono disponibili i recapiti degli Uffici piemontesi dell’Agenzia e i dettagli sui singoli servizi usufruibili a distanza in modalità temporaneamente semplificate:

 

 

Cosa posso fare direttamente on line su www.agenziaentrate.gov.it

In ogni caso rimangono attivi i tradizionali servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per chi è in possesso delle relative credenziali di accesso: SPID o password e PIN dell’Agenzia.  L’elenco dei servizi telematici è nel manifesto interattivo – pdf curato dalla Direzione regionale del Piemonte.

 

 

 




Novara, sospensione e slittamento termini pagamento tributi comunali

La Giunta Comunale, ha adottato la delibera che dispone la sospensione e lo slittamento dei termini per il pagamento dei tributi comunali in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 è già intervenuto disponendo la sospensione dei termini di versamento delle cartelle di Agenzia delle Entrate-Riscossione e degli avvisi di accertamento ed ingiunzioni emessi dai Comuni la cui scadenza di versamento era prevista appunto tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Dalla norma erano però escluse le scadenze di versamento di tributi non direttamente collegati ad accertamenti, come ad esempio la Tosap e i piani di rateizzazione precedentemente accordati ai contribuenti.

Con la delibera approvata la Giunta ha deciso: di differire i termini di versamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap) permanente e temporanea per le occupazioni mercatali, fissando le nuove scadenze alle date del 30 giugno, 30 settembre e 31 ottobre. di differire i termini di versamento della Tari (solo una lista suppletiva di debitori per l’anno 2019), spostando la nuova scadenza dal 30 aprile al 30 giugno 2020. di prendere atto della sospensione fino al 31 maggio 2020 delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso tributario da parte del servizio entrate fundraising sponsorizzazioni e gestione del patrimonio immobiliare comunale, dell’organismo di mediazione tributaria, del servizio avvocatura civica e del concessionario Abaco di prendere atto che sono sospese e rinviate le scadenze di pagamento ricadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali emessi dal Comune di Novara o dal concessionario Abaco di disporre la sospensione e rinvio di qualsiasi forma di rateizzazione accordata e in corso le cui scadenze di versamento ricadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020

“Alla luce della situazione di emergenza non solo sanitaria ma conseguentemente di natura sociale ed economica – spiega il Sindaco di Novara Alessandro Canelli – abbiamo deciso di sospendere alcuni pagamenti e di prorogare le imposte comunali per dare respiro alle attività e ai cittadini. Ci rendiamo conto che stiamo attraversando un periodo difficile: proprio per questo abbiamo adottato un provvedimento quale contributo immediato alla gestione economica delle famiglie”.




Bollo auto, pagamenti rinviabili fino al 30 giugno 2020

Le nuove disposizioni riguardano i pagamenti dovuti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020

Ammessi al pagamento senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi i contribuenti che provvedano entro il termine del 30 giugno 2020 al pagamento tardivo delle tasse automobilistiche, il cui pagamento è dovuto di solito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (non è prevista la restituzione di quanto già versato).

Lo stabilisce la d.g.r. n. 1-1153 approvata il 23 marzo scorso per agevolare i cittadini in questo periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19, insieme alle seguenti ulteriori misure:

  • possibilità concessa a chi ha in corso un piano di rateizzazione di posticipare il pagamento delle rate aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio al ventottesimo giorno dei tre mesi successivi all’ultima scadenza prevista dal piano;
  • sospensione fino al 31 maggio 2020 dei termini di versamento derivanti da ingiunzioni di pagamento emesse da Soris S.p.A.

Allegati

D.G.R. n. 1-1153 del 23/03/2020
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Coronavirus, sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi. Agenzia entrate chiude sportelli

L’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, 16 marzo 2020, ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giungo 2020. Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, sospensione già in atto da alcuni giorni per disposizione del Presidente Ernesto Maria Ruffini.

Il decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio.

In considerazione delle misure contenute nel decreto legge e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, Il Presidente ha dato disposizione per la chiusura dal 18 al 25 marzo degli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico.

Il personale dell’Ente, attraverso attività di back office, garantirà l’operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick, fornendo assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l’occasione, sono stati potenziati con nuovi indirizzi mail per eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili, riferite, ad esempio, a procedure attivate prima del periodo sospensivo.

Per informazioni e assistenza è disponibile anche il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il proprio piano tariffario.

 




Agenzia entrate, pronti a nuovo calendario versamenti

Il direttore generale di Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha dato disposizioni a tutte le strutture di rimodulare le proprie attività in base a quanto previsto dal comunicato del ministero dell’Economia e delle Finanze di oggi relativamente al differimento dei versamenti del 16 marzo 2020, in attesa del decreto legge relativo alle misure per il contenimento degli effetti del Covid-19 e della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.




Agenzia entrate: uffici territoriali e provinciali aperti solo per ricezione atti

In relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 e a seguito dell’emanazione del DPCM del 9 marzo 2020, a partire da oggi 10 marzo presso gli Uffici territoriali e gli Uffici provinciali dell’Agenzia delle entrate è necessario ridurre al minimo l’affluenza dei contribuenti.

Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio, si reitera l’invito all’utilizzo dei canali telematici per la richiesta dei servizi.

Presso le sedi degli uffici sarà possibile consegnare documenti e richiedere servizi per la successiva lavorazione in back-office.

Si ricorda che è possibile ricorrere all’utilizzo della posta elettronica certificata (gli indirizzi sono riportati sul sito Internet , nell’area nazionale e in quelle regionali) per la presentazione di istanze e documenti che saranno lavorati in back- office, il cui esito sarà comunicato dall’ufficio sempre con posta elettronica.

Sarà possibile comunicare con gli uffici anche utilizzando gli altri canali di comunicazione come Civis, posta elettronica non certificata e telefono, secondo le modalità descritte sul sito Internet dell’Agenzia.

Per i servizi di assistenza di carattere generale è attivo il numero verde 800.90.96.96, contattabile da telefono fisso, o il numero 06/96.66.89.07 tramite cellulare.