Gestore, fornitore e distributore di energia: tutte le differenze 

All’interno del mercato energetico operano tre diversi soggetti, ovvero il gestore, il fornitore e il distributore di energia. Vediamo nei dettagli tutte le caratteristiche dei ruoli, qual’è la differenza tra gestore, fornitore e distributore e a chi rivolgerci per le specifiche esigenze della nostra utenza.

H2 Quali le differenze tra gestore, distributore e fornitore di energia
Nel mercato dell’energia sono tre i soggetti protagonisti: il gestore, il distributore ed il fornitore. Ognuno di essi ricopre un ruolo ben preciso e tutti e tre svolgono un compito fondamentale per la corretta erogazione delle utenze luce e gas verso i clienti domestici. Andiamo ad analizzare quindi nel dettaglio le differenze tra fornitore, gestore e distributore, e capiamo meglio i ruoli di ogni soggetto all’interno della filiera energetica.

I gestori dell’energia elettrica si occupano di garantire il trasporto dell’energia attraverso i cavi a bassa, media o alta tensione, posizionati sul territorio nazionale. Tra i compiti principale delle società di gestione dell’energia elettrica risulta esserci il dispacciamento, ovvero il monitoraggio e la gestione dei flussi di energia, che i gestori luce modulano a seconda delle necessità.

Il distributore è colui che viene incaricato di supervisionare la gestione della rete e dei contatori, oltre che del trasporto locale di energia, tutto questo dopo aver preso in carico l’energia stessa dal gestore nei punti di consegna. Oltre a questa attività il distributore si occupa di contabilizzazione e lettura dei consumi per conto dei fornitori  e si incaricano di eventuali lavori di riparazione dei guasti agli impianti di distribuzione locale. Pertanto è compito del distributore, effettuare la lettura dei consumi che verrà poi trasmessa al fornitore per calcolarne l’importo dovuto, oltre che di tutte le operazioni tecniche come l’attivazione del contatore, la verifica dell’impianto gas o l’aumento di potenza del contatore. Qualora un cliente domestico debba eseguire un primo allaccio delle utenze luce e gas, una voltura o un subentro, oppure necessiti di una riparazione al contatore, dovrà rivolgersi necessariamente al distributore.

Il fornitore, o società di vendita, è colui che si occupa della vendita al dettaglio dell’energia al cliente finale, acquistando l’energia dalla borsa elettrica o direttamente dai produttori e gestendo gli aspetti commerciali ed amministrativi legati alla fornitura di energia. Quando si attiva una nuova utenza luce, o si deve eseguire una voltura o un subentro, occorrerà dunque inviare una richiesta al fornitore. A partire da gennaio 2003 per il gas e da luglio 2007 per l’energia elettrica, come previsto dalla normativa comunitaria, tutti i clienti italiani possono scegliere liberamente il proprio fornitore e sottoscrivere la propria utenza di luce e gas, scegliendo tra mercato libero o tutelato.

H3 Differenza tra mercato libero e mercato tutelato
Il mercato tutelato dell’energia è un regime tariffario stabilito dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) il quale sancisce definitivamente il costo dell’energia, stabilendo pertanto i prezzi di luce e gas e variandoli ogni 3 mesi secondo le oscillazioni del mercato. Al contrario, nel mercato libero, i prezzi dell’energia vengono definiti dai fornitori, che definiscono le offerte nell’ambito della libera concorrenza. Con la liberalizzazione del mercato, prevista inizialmente per il 2022, poi slittata a gennaio 2023, sono i singoli consumatori che scelgono a quale fornitore appoggiarsi, decidendo loro stessi le tariffe luce e gas più convenienti in base alle proprie esigenze di consumo. Il costo della materia prima rimane l’unica variabile che un consumatore deve considerare, questo perché tutte le altre componenti che vanno a sommarsi nel costo della bolletta (spese di trasporto, oneri di sistema, tassazione) rimangono invariate per ogni fornitore, a prescindere del mercato di appartenenza, in quanto stabilite a priori da ARERA.

H4 Tutti i vantaggi del mercato libero
Il passaggio al mercato libero dell’energia, il quale non prevede alcun tipo di costo, né sospensione dell’utenza o interventi di natura tecnica sul contatore, garantisce diversi vantaggi, tra cui:

Prezzi e offerte più convenienti: in un mercato dove vige la libera concorrenza ogni fornitore ha tutto l’interesse a offrire il prezzo luce e gas più conveniente, personalizzando le tariffe in base alle esigenze del singolo consumatore. Inoltre le offerte luce e gas del mercato libero possono includere servizi  aggiuntivi, come sconti, punti fedeltà e offerte di energia verde.

Bollette dagli importi più regolari: nel regime tutelato le tariffe di luce e gas variano ogni tre mesi in base all’oscillazione dei prezzi di mercato, rendendo più difficile prevedere il costo finale della bolletta. Nel mercato libero invece le tariffe sono a prezzo bloccato per un periodo di tempo definito, permettendo ai consumatori di calcolare con maggiore sicurezza il costo finale delle utenze.

Stesso fornitore luce e gas: Nel mercato libero dell’energia è possibile scegliere lo stesso fornitore per luce e gas, cosa invece non possibile nel mercato tutelato. Avere lo stesso fornitore per entrambe le utenze rende molto più semplice il pagamento della bolletta e permette di accedere a offerte speciali per chi sceglie di attivare luce e gas con lo stesso fornitore.

Nel mercato delle telecomunicazioni i fornitori non sono altro che gli operatori telefonici. Essi forniscono servizi di interconnessione tra i cittadini come la copertura di rete o la rete Wi-fi, attraverso le migliori offerte internet presenti sul mercato. Le diverse offerte di telefonia mobile sono proposte dagli operatori proprio come le offerte luce e gas vengono “distribuite” ai cittadini dai vari fornitori di energia.




Buone notizie per gli imputati assolti con sentenza irrevocabile: via libera al rimborso delle spese legali

Lo stabiliva la Legge di Bilancio del 30.12.2020, n°178, rimasta inapplicata per mancanza del decreto ministeriale.

Solo qualche giorno fa pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20-1-2022  indica le modalità di presentazione e specifica i requisiti.

Così potrà presentare la richiesta solo chi è stato assolto dopo il primo gennaio 2021, con la formula perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

Mentre rimane escluso l’ assolto solo parzialmente (cioè condannato per alcuni capi di imputazione),  per estinzione del reato o depenalizzazione.

Ragionevolmente rimangono fuori gli imputati ammessi  al gratuito patrocinio e quelli che hanno diritto ad altri rimborsi (dall’amministrazione di appartenenza L. 135/97,  o dal querelante).

I termini di presentazione

La domanda dovrà essere presentata personalmente dall’imputato assolto mediante piattaforma informatica (accesso al sito giustizia.it mediante Spid di secondo livello) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione. Per le sole sentenze divenute irrevocabili nell’anno 2021, le istanze potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022 .

Il contenuto 

Il richiedente, con autocertificazione (dpr 445/2000),  dovrà ovviamente indicare le proprie generalità, codice fiscale, giudice che ha pronunciato la sentenza, con indicazione dei relativi numeri di registro (generale, Gip/Gup o dibattimento), la formula di assoluzione,  l’attestazione che per nessuna imputazione vi è stata sentenza di condanna o di estinzione per prescrizione o amnistia, totale spese legali pagate, attestazione che il pagamento è avvenuto con bonifico a seguito di parcella vidimata dal consiglio dell’ordine, la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, il grado di giudizio nel quale è stata emessa la sentenza; il totale delle spese legali per le quali è chiesto il rimborso;

Le attestazioni 

Inoltre si dovrà attestare che:

l’importo di cui si chiede il rimborso è stato versato al professionista legale tramite bonifico, inoltre che la parcella era stata vidimata dal Consiglio dell’Ordine;  ancora che l’imputato non ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato, e che l’imputato non ha ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ed infine che l’imputato non ha diritto al rimborso delle spese legali dall’ente di appartenenza  (legge 23 maggio 1997, n. 135).

Altra cosa – che francamente si capisce di meno – è  la  precisazione del reddito imponibile dell’anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione; forse perché si privilegeranno i rimborsi alle fasce più deboli, ma c’è un difetto di collegamento con i criteri di precedenza di cui si dirà più tardi.

Dovranno infine essere indicate le coordinate del conto corrente bancario o postale dove il richiedente intende ricevere il rimborso ed in ultimo  l’indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, per tutte le eventuali comunicazioni.

Gli allegati

Ed ancora impegnativa appare l’allegazione necessaria:

  1. la copia del documento di identità, in corso di validità, dell’imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
  2. la documentazione attestante la rappresentanza legale dell’imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
  3. la copia conforme della sentenza di assoluzione con attestazione del passaggio in giudicato;
  4. la copia conforme dell’atto con il quale il PM ha esercitato l’azione penale;
  5. nomina del difensore;
  6. le fatture emesse dal legale, con indicazione della causale e della  quietanza del pagamento ricevuto;
  7. il parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati;
  8. la prova del bonifico;
  9. il reddito dichiarato ai sensi del comma 3, lettera n). 5.

Criteri di priorità

Si darà priorità ai rimborsi per  processi  definiti in Cassazione, o davanti al giudice di secondo grado, infine quelli davanti al giudice di primo grado e, quindi, ai processi durati di più di 8 anni, 5 anni e per un periodo inferiore ai 5 anni

Conclusioni

Le modalità descritte fanno pensare che sarà necessario che i ricorrenti si rivolgano ad un avvocato.

E’ piuttosto difficile immaginare che un privato cittadino riesca a fare fronte a tutti gli adempimenti senza l’aiuto di un legale.

Osservazioni critiche

L’importo massimo di euro 10.500 appare più che altro simbolico.

Del tutto insoddisfacente, tenuto conto delle tabelle professionali forensi, soprattutto con riferimento ai processi che addirittura hanno avuto bisogno di arrivare in Cassazione prima di ottenere l’assoluzione o, ancor peggio, a quelli risolti a seguito di rinvio dopo annullamento della corte di cassazione.

Appare comunque un riconoscimento importante, perché finalmente passa il principio che l’azione penale deve essere esercitata con fondatezza e che, in mancanza, sarà lo Stato ad assumersene, almeno parzialmente, la responsabilità

 

 


 




Coronavirus, i dieci comandamenti da seguire

Dal Ministero della salute arrivano i dieci comandamenti da seguire per prevenire l’infezione da coronavirus (SARS-CoV-2)

 

1 – Lavati spesso le mani

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus

2 – Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni acute

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

3 – Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.

4 – Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.

5 – Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso dei farmaci antivirali prevenga l’infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l’appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche

6 – Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.

7 – Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori

8 – I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt’oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

9 – Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

l periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un viaggio in Cina da meno di 14 giorni, o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni, e ti viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza chiama il numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare. Indossa una mascherina, se sei a contatto con altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le mani.

10 – Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus. Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.