Il MEF – Ministero Economia e Finanze ha annunciato la proroga dei termini dei versamenti in scadenza il 30 giugno prossimo al 20 luglio 2020, senza corresponsione di interessi, per i contribuenti ISA, al fine di tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari.
La proroga riguarda il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Stando a quanto chiarito in occasione di analoga proroga concessa l’anno scorso per la stessa tipologia di contribuenti non rientrano tra i soggetti che possono invocare il differimento gli esercenti attività agricole titolari di reddito dominicale e/o reddito agrario, in quanto secondo l’Agenzia delle Entrate gli interessati alla proroga sono coloro che esercitano attività di impresa, arti o professioni, per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ex. art.9-bis del D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, e che per tali devono intendersi esclusivamente i soggetti che dichiarano redditi d’impresa di cui all’art. 55 del TUIR ovvero redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni di cui all’art. 53 del medesimo TUIR.
Pertanto, non possono beneficiare della proroga dei versamenti i soggetti che svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli art.32 del TUIR. Tuttavia, resta inteso che per gli imprenditori agricoli che svolgano anche attività agricole per le quali sono stati approvati gli ISA, soggette alla determinazione del reddito d’impresa, ancorché con criteri forfettari, la proroga dei versamenti torna comunque applicabile (es. agriturismi, esercenti attività agricole connesse non ricomprese nel D.M. 15/02/2015, etc. e società che abbiano optato per la determinazione del reddito agrario , ex art. 1, c. 1093, della L. n. 266/2006 , oltre che, ovviamente, per chi determina il reddito d’impresa in via ordinaria).