Di seguito le principali misure finanziarie a sostegno dell’impresa del Decreto Rilancio convertito in Legge
Misure di sostegno finanziario alle imprese, la legge ha:
- rifinanziato con 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali previsto nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne (art. 65-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205) al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Tra tali interventi è anche espressamente citata la “concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole”;
- in tema di esportazioni e internazionalizzazione, si incrementa il cap.2515/MISE di 5 milioni di euro per il 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all’estero e nei limiti delle risorse disponibili, i servizi di informazione, l’export management e la promozione di contatti commerciali per le PMI, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle Camere di commercio italiane all’estero (art.48, c.3-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente);
- si consente alle imprese colpite dall’emergenza COVID-19 di richiedere, a determinate condizioni, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all’articolo 1, comma 354, della L. n. 311/2004, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di 25 anni (art.52-bis);
- si prevede la definizione dei codici ATECO per le attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive nelle aree ad alta densità turistica (art. 182, comma 2- duodecies); comma 3-bis);
- si prevede l’estensione delle misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall’articolo 56 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020) anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa (art. 26-ter);
- l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, volto a compensare parzialmente i costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni fino al 31 dicembre 2020 sui pagamenti con carte di credito o di debito (art. 30-bis);
- l’eliminazione del limite massimo alla concessione di altre forme di finanziamento da parte dei confidi iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del TUB (art. 31-bis);
- il posticipo ai bilanci relativi al 2021 dell’obbligo per le società a responsabilità̀ limitata e per le società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo (art.51-bis).