Codice crisi d’impresa, nomina dei revisori: ecco lo stato dell’arte
Con l’approvazione della legge di conversione del Decreto Milleproroghe, si è fatta l’ennesima modifica al tormentato articolo 379 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza delle Imprese (D.Lgs. 14/2019).
Ricordo che l’articolo in questione, nel testo originario, modificava l’articolo 2477 cod. civ., introducendo nuovi limiti per la revisione legale nelle società a responsabilità limitata, molto più severi rispetto a quelli vigenti (attivo e ricavi 2 milioni di euro e 10 dipendenti medi).
Cambiava anche la modalità di verifica dei requisiti, essendo sufficiente il superamento di un solo limite su tre per due esercizi consecutivi per avere obbligo di revisione, mentre, per la revoca, non dovevano essere superati tutti e tre i limiti per tre esercizi consecutivi.
Quindi con il Decreto “Sbloccacantieri” (L. 55/2019), si è avuta una prima modifica dell’articolo 379 CCII, incrementando i limiti a euro 4 milioni per attivo e ricavi e 20 dipendenti medi, ma mantenendo le modalità di verifica.
A seguito di numerose istanze pervenute al governo, si è intervenuti ancora una volta, modificando la scadenza per la nomina del revisore prevista al terzo comma dell’articolo 379, in particolare se prima il termine per la nomina del revisore era entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso articolo (ovvero entro il 16 dicembre 2019) con il nuovo testo dell’articolo 379, come modificato dal Milleproroghe, la nomina del revisore la si dovrà fare entro i termini per l’approvazione del bilancio 2019.
Per le società con chiusura del bilancio al 31 dicembre, entro il 29 aprile 2020.
Detto slittamento dei termini per la nomina dell’organo di controllo dal 16 dicembre 2019 al 29 aprile 2020, determinerà inevitabilmente altre due conseguenze, una in merito agli esercizi da prendere in considerazione per la nomina, l’altro in merito al primo esercizio da revisionare.
Ricordo che il comma 3 dell’articolo 379 prevede che, ai fini della prima applicazione della norma, i due esercizi da considerare per la verifica dei limiti siano quelli precedenti la scadenza indicata al primo periodo dello stesso comma, ovvero quella oggetto di modifica.
Ne deriva che gli esercizi da considerare ora sono il 2018 e il 2019 e non più il 2017 e 2018 come da testo originario.
Il nominare il revisore con l’approvazione del bilancio 2019, porta inevitabilmente a considerare l’esercizio 2020 come il primo sottoposto a revisione.
Dette modifiche normative pongono dubbi in merito al comportamento da tenere per le società che hanno già adempiuto all’obbligo di nomina del revisore.
Un primo caso riguarda le società (poche in verità) che hanno nominato il revisore prima dell’incremento dei limiti portato dalla L. 55/2019 (quando ancora erano 2 milioni per totale attivo e volume di affari e 10 dipendenti di media), e si sono ritrovate successivamente ad avere un revisore non più obbligatorio.
Per questi casi la revoca del revisore è comunque possibile “per giusta causa”, che in questo caso è costituita dal venir meno di un obbligo normativo.
Qualche problema in più qualora la società avesse nominato un organo di controllo con revisione legale, esso dovrebbe comunque completare il triennio poiché la revoca per giusta causa in questo caso non è possibile.
Un secondo caso riguarda le società che hanno provveduto a nominare il revisore entro la scadenza originaria del 16 dicembre 2019.
Malgrado il Ministro Patuanelli, quando è stato ascoltato in Parlamento ha fatto notare l’inopportunità della proroga per evitare una evidente iniquità a svantaggio proprio delle società più virtuose, l’aver concesso la proroga fa dedurre che la sua posizione non sia stata seguita.
Vela la pena precisare che per le società che hanno nominato il revisore entro la prima scadenza (16 dicembre 2019) e quindi con incarico di revisione anche il bilancio 2019 si suddividono in due categorie:
- la prima è costituita da quelle società che superavano i limiti considerando gli esercizi 2017-2018 e che continuano a superarli considerando gli esercizi 2018-19. In questo caso, il revisore nominato svolgerà il suo incarico su base “volontaria” per l’esercizio 2019 e per obbligo normativo a partire dall’esercizio 2020. Non pare convincente la tesi di una parte della dottrina che considera il revisore nominato “quiescente” relativamente all’esercizio 2019 e cominci ad operare con il 2020. Se la società non intende sottoporre a revisione il bilancio 2019, l’assemblea dovrà revocare il revisore (ma non il sindaco) e successivamente nominarlo con l’approvazione del bilancio: soluzione che pare estrema.
- la seconda categoria riguarda le società che, considerando gli esercizi 2018-2019 non hanno più obbligo di nomina che invece vi sarebbe stato considerando gli esercizi 2017-2018. In tale caso si procederà come già indicato per le società che non hanno più obbligo dopo l’innalzamento dei limiti, ovvero alla revoca per giusta causa.
Nessun problema e questo punto nessuna sanzione a carico dell’organo amministrativo, per quelle società che non hanno provveduto a nominare entro il 16 dicembre lo potranno fare in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2019.
Questo consente a tutte quelle società inserite negli elenchi forniti da Unioncamere alle Camere di Commercio di regolarizzare entro i nuovi termini.
Anche se Unioncamere, adesso, dovrà stilare i nuovi elenchi con le società che hanno superato i limiti più volte citati negli esercizi 2018 e 2019.
La domanda nasce spontanea come farà se ancora i bilanci di esercizio 2019 non sono stati approvati e depositati?
Lo scopriremo solo vivendo.
Enrico Mazza*
Avvocato e dottore comercialista esperto in diritto societario