Posta elettronica certificata: obbligo di comunicazione al registro delle imprese entro il 1° ottobre

Nessuna comunicazione è dovuta se l’impresa ha già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella sua disponibilità esclusiva

Conto alla rovescia per la regolarizzazione della Posta elettronica certificata delle imprese. Entro il 1° ottobre tutte le aziende devono comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale (PEC) attivo e univocamente riconducibile all’impresa.

A stabilirlo è il Decreto Semplificazioni convertito nella Legge n. 120 dell’11 settembre 2020. Possedere un indirizzo di posta elettronica certificata, che facilita i rapporti con la Pubblica amministrazione, era già un obbligo dal 2008 per le società e dal 2012 per le imprese individuali. Ma se la mancata comunicazione prevedeva finora solo una sospensione temporanea per l’invio di pratiche telematiche al Registro imprese, ora invece può comportare una multa compresa tra i 206 e i 2.064 euro per le società, tra i 30 e i 1.548 euro per le imprese individuali.

Per le imprese che dopo la scadenza del termine risulteranno prive di Pec, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, è prevista l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale da parte della Camera di commercio.

La comunicazione del domicilio digitale è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. Può essere effettuata dal titolare o legale rappresentante dell’impresa direttamente dal sito ipec-registroimprese.infocamere.it oppure nelle altre modalità indicate sul sito della Camera di commercio, all’indirizzo www.cn.camcom.it/domiciliodigitale

Ricordiamo che se l’impresa ha già iscritto al Registro imprese un indirizzo PEC valido, attivo e nella sua disponibilità esclusiva non deve presentare nessuna ulteriore comunicazione.




Obbligo di iscrizione dell’indirizzo PEC (ora domicilio digitale) entro 1° ottobre

L’art. 37 del DL 76/2020 (Decreto Semplificazione) convertito con la L. 120/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14.09.2020 prescrive che tutte le imprese individuali o costituite in forma societaria iscrivano al registro imprese il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020.

Tutte le imprese che non abbiano ancora provveduto devono pertanto ottemperare all’obbligo di comunicazione di una PEC (Posta Elettronica Certificata) valida e al registro imprese.

In difetto di comunicazione entro il 1° ottobre 2020 l’ufficio del Registro delle imprese dovrà procedere all’accertamento dell’omissione elevando la conseguente sanzione, che ai sensi del medesimo articolo 37 del citato decreto risulta triplicata per le imprese individuali e raddoppiata per le società.

In particolare:
· per le società verrà comminata la sanzione disposta dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, per ciascun amministratore in carica alla data del 2 ottobre, cioè da 206,00 a 2.064,00 euro;
· per le imprese individuali verrà comminata la sanzione disposta dall’art. 2194 c.c., in misura triplicata, cioè da 30,00 a 1.548,00 euro.




Agenzia entrate: al via i servizi di assistenza “agili” certificati e domande via mail e Pec

Ottenere il rilascio di un certificato o del codice fiscale, richiedere dei rimborsi, registrare un atto: si può fare tutto in modalità semplificata e senza bisogno di recarsi allo sportello.

È l’effetto delle procedure introdotte dall’Agenzia delle Entrate che consentono ai contribuenti di richiedere i servizi anche tramite e-mail o Pec. Per agevolare i cittadini è stata realizzata un’apposita guida che consente di trovare con facilità gli indirizzi email e Pec e fornisce indicazioni su come ottenere tutti i servizi direttamente da casa, abilitandosi ai servizi telematici, sfruttando i servizi online senza registrazione, usando la app e contattando il contact center.

I canali alternativi allo sportello – Gli strumenti informativi di cui dispone l’Agenzia per assistere i contribuenti sono molteplici: le caselle di posta elettronica o Pec, il portale internet, l’app mobile, il contact center. Molti dei servizi erogati allo sportello possono essere usufruiti direttamente sul sito internet, senza che sia necessaria alcuna registrazione. Per altri occorre, invece, essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l’app delle Entrate. Oltre alle credenziali dell’Agenzia è possibile accedere ai servizi online tramite SPID, il Sistema Pubblico dell’Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Abilitazione ai servizi telematici – La richiesta di abilitazione può essere inviata, firmata digitalmente, tramite Pec. L’indirizzo Pec deve essere di uso esclusivo del richiedente in modo da garantire la riservatezza della prima parte del codice Pin e della password iniziale che verranno inviati dall’Agenzia. La seconda parte del Pin verrà prelevata direttamente dal richiedente dal sito delle Entrate.

Richiesta del codice fiscale o del duplicato – Per ottenere il codice fiscale, il cittadino può presentare la richiesta, sottoscritta anche con firma digitale, scegliendo uno dei servizi agili a disposizione e allegando la necessaria documentazione via mail o Pec (in ogni caso il documento di identità). Il certificato di attribuzione arriverà direttamente tramite il canale prescelto. I servizi agili possono essere utilizzati anche per la richiesta di duplicato del codice fiscale/tessera sanitaria, trasmettendo la richiesta firmata e scansionata insieme alla copia del documento d’identità. Stesse modalità anche per la richiesta di attribuzione del codice fiscale a persone non fisiche e, con riferimento ai soggetti non obbligati alla

presentazione tramite “ComUnica”, per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva.

La registrazione degli atti e i rimborsi – Se si intende presentare un atto per la registrazione, la documentazione può essere inviata anche mediante Pec o email. In ogni caso, il contribuente dovrà depositare in ufficio un originale dell’atto registrato, una volta terminato il periodo emergenziale. Le richieste di rimborso possono essere inviate tramite Pec o email, attraverso i servizi telematici oppure presentate allo sportello. Alla richiesta effettuata per via telematica deve essere allegata l’eventuale documentazione a supporto e, in ogni caso, la copia del documento di identità. Anche la richiesta di accredito dei rimborsi sul conto corrente, firmata digitalmente, può essere presentata via Pec.

Comunicazioni di irregolarità e precompilata – L’invio delle comunicazioni a seguito del controllo automatico e formale delle dichiarazioni è stato sospeso all’inizio del periodo emergenziale. Il contribuente che abbia ricevuto nei mesi scorsi una comunicazione può continuare a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure utilizzare direttamente il servizio “Civis”, se abilitato a Fisconline, o il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata.

Si può accedere, infine, alla dichiarazione precompilata tramite le credenziali Fisconline o dell’Inps, oppure tramite SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e inviarla in autonomia. Il contribuente può scegliere il modello precompilato che ritiene più idoneo e può anche decidere di essere guidato nella scelta del modello rispondendo a delle semplici domande.

 

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