Posta elettronica certificata: obbligo di comunicazione al registro delle imprese entro il 1° ottobre

Nessuna comunicazione è dovuta se l’impresa ha già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella sua disponibilità esclusiva

Conto alla rovescia per la regolarizzazione della Posta elettronica certificata delle imprese. Entro il 1° ottobre tutte le aziende devono comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale (PEC) attivo e univocamente riconducibile all’impresa.

A stabilirlo è il Decreto Semplificazioni convertito nella Legge n. 120 dell’11 settembre 2020. Possedere un indirizzo di posta elettronica certificata, che facilita i rapporti con la Pubblica amministrazione, era già un obbligo dal 2008 per le società e dal 2012 per le imprese individuali. Ma se la mancata comunicazione prevedeva finora solo una sospensione temporanea per l’invio di pratiche telematiche al Registro imprese, ora invece può comportare una multa compresa tra i 206 e i 2.064 euro per le società, tra i 30 e i 1.548 euro per le imprese individuali.

Per le imprese che dopo la scadenza del termine risulteranno prive di Pec, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, è prevista l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale da parte della Camera di commercio.

La comunicazione del domicilio digitale è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. Può essere effettuata dal titolare o legale rappresentante dell’impresa direttamente dal sito ipec-registroimprese.infocamere.it oppure nelle altre modalità indicate sul sito della Camera di commercio, all’indirizzo www.cn.camcom.it/domiciliodigitale

Ricordiamo che se l’impresa ha già iscritto al Registro imprese un indirizzo PEC valido, attivo e nella sua disponibilità esclusiva non deve presentare nessuna ulteriore comunicazione.




Obbligo di iscrizione dell’indirizzo PEC (ora domicilio digitale) entro 1° ottobre

L’art. 37 del DL 76/2020 (Decreto Semplificazione) convertito con la L. 120/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14.09.2020 prescrive che tutte le imprese individuali o costituite in forma societaria iscrivano al registro imprese il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020.

Tutte le imprese che non abbiano ancora provveduto devono pertanto ottemperare all’obbligo di comunicazione di una PEC (Posta Elettronica Certificata) valida e al registro imprese.

In difetto di comunicazione entro il 1° ottobre 2020 l’ufficio del Registro delle imprese dovrà procedere all’accertamento dell’omissione elevando la conseguente sanzione, che ai sensi del medesimo articolo 37 del citato decreto risulta triplicata per le imprese individuali e raddoppiata per le società.

In particolare:
· per le società verrà comminata la sanzione disposta dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, per ciascun amministratore in carica alla data del 2 ottobre, cioè da 206,00 a 2.064,00 euro;
· per le imprese individuali verrà comminata la sanzione disposta dall’art. 2194 c.c., in misura triplicata, cioè da 30,00 a 1.548,00 euro.